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Che spettacolo...
qualcuno ha pensato bene al rilascio del pesce e a
rendere obbligatoria la macchina fotografica. La
filosofia del carpfishing prevede il rilascio del
pesce e la foto di rito, ma a nessuno, parlo
di chi paga la licenza regolarmente, deve
essere imposto tale comportamento, tanto meno obbligare
il pescatore a fotografare il pesce. I martavelli, per
permettere il carpfishing, devono essere distaccati di
almeno 150 metri.. ma su quale lago? Certamente non a
Bolsena. E si parla di conservazione ittica.
Meglio parlare di conservazione dei bracconieri,
oltretutto legalizzati visto che, a differenza di noi
carpisti, nessuno li sanziona. Soprattutto quando nel
periodo di ferma biologica, con le reti, fanno strage di
carpe. Comunque bisogna
considerare che magari qualcuno non ha dormito per
tirare giù questo regolamento.
C'è poco da ridere...
leggete quello che la provincia ha pubblicato sul sito.
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Disciplina del carp fishing nel lago
di bolsena |
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Art. 1 Finalità |
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| 1) |
La Provincia, ai sensi dell’art 15 della
legge regionale 7 dicembre 1990 n 90 e dell’art 36
della legge regionale 6 agosto 1999 n.14, disciplina
l’esercizio controllato della pesca sportiva con la
tecnica del carp fishing secondo principi di
tutela, conservazione del patrimonio ittico, gestione
razionale e compatibile della pesca sportiva |
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Art. 2 Definizione |
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| 2) |
Il Carpfishing, è una tecnica di
origine Anglosassone, che prevede la cattura della Carpa
(cyprinus carpio) e del cosiddetto Amur
(carpa erbivora, Ctenopharyngodon idellus), con
metodi e tecniche evolute, che vengono trattate con la
massima cura, rispetto alla tradizionale pesca a fondo
praticata comunemente, ed il suo immediato rilascio dopo
aver effettuato la foto di rito. L’esca (boilies)
non viene posizionata direttamente sull’amo ma su un un
filo esterno (hair rig). I segnalatori di
abboccata (sonar) permettono di poter stare in
pesca per più giorni, pertanto in prossimità del sito
deve poter essere posizionata una tenda o altro
strumento di riparo e riposo. |
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Art. 3 Requisiti |
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| 1) |
Il pescatore sportivo in possesso di
licenza di pesca di categoria B, o altro equivalente a
seconda delle norme regionali di residenza, per poter
praticare detta tecnica deve essere in possesso di
apposito tesserino annuale rilasciato dalla Provincia,
autorizzazione comunale relativa al giorno corrente e
posizionarsi unicamente sui siti o piazzole individuate
dalla Provincia. |
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| 2) |
E’ fatto divieto di praticare detta
tecnica su tutto il territorio del lago di Bolsena al di
fuori dei siti e delle aree appositamente individuate ad
eccezione delle disposizioni contenute al comma 5
dell’art 7. |
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Art. 4 Tesserino Provinciale |
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| 1) |
La provincia di Viterbo istituisce un
tesserino nominale con calendario segna catture, dove il
carpista dovrà obbligatoriamente indicare i giorni di
sosta sulle rive del lago ed i pesci eventualmente
catturati, al fine di poter successivamente utilizzare
questi dati a fini conoscitivi. |
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| 2) |
Il tesserino annuale in oggetto avrà un
costo differenziato per residenti e non nella Provincia,
da stabilirsi con la deliberazione di cui all’art. 9. |
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| 3) |
I suddetti tesserini potranno essere
rilasciati solo dalla Provincia o soggetto all’uopo
delegato. Il rilascio del tesserino sarà condizionato
all’esibizione da parte del richiedente di regolare
licenza di categoria “B” in corso di validità. Sul
tesserino sarà riportato il regolamento provinciale. |
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Art. 5 Autorizzazione Comunale |
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| 1) |
I comuni interessati rilasciano, sempre
tramite attività e esercizi autorizzati, il permesso settimanale o infrasettimanale dal costo (ticket)
stabilito con la delibera di cui all’art 9, al fine di
fronteggiare gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti al
ritiro della spazzatura, oppure alla necessità di
installare nuovi cassonetti o bagni chimici. Ovviamente
sarà cura del carpista, prima di posizionarsi su un
tratto di sponda del lago, informarsi su quale
territorio comunale questa ricade e procedere al
reperimento del permesso giornaliero, che verrà
rilasciato solo previa esibizione da parte del
richiedente del tesserino provinciale segna catture in
corso di validità. |
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| 2) |
La stessa piazzola non potrà essere
prenotata per più di 14 giorni consecutivi dalle stesse
persone. |
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| 3) |
Il contestuale possesso del tesserino
provinciale e del permesso comunale autorizzano il
carpista alla posa della tenda riparo e a poter
effettuare la pesca in deroga nelle ore notturne. |
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Art. 6 Modalità di esercizio |
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| 1) |
La pesca è consentita solo da riva,
all’interno delle piazzole autorizzate e preventivamente
prenotate, per un massimo di due pescatori. |
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| 2) |
Al fine di non essere di intralcio ad
attività economiche rilevanti per questo territorio,
quali la pesca di professione, l’attività di pesca dovrà
essere effettuata da parte del carpista ad una distanza
da terra non superiore ai 100 mt con l’uso obbligatorio
dei piombi tendi filo (back-lead) (per non
precludere le altre attività di pesca sportiva tipo
spinnig) ed occupando una posizione di lago non
superiore in larghezza a 60 mt. per piazzola per coppia
di pescatori. |
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| 3) |
E’ consentito l’uso di non più di tre
canne, armate con un solo amo, esclusivamente
telescopiche o ad innesti, munite di anelli passofilo e
complete di mulinello che dovrà essere caricato con
monofilo. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia,
di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco
per pesatura (sling), di materassino (unhooking
mat), di macchina fotografica. Le esche non potranno
essere posizionate oltre il limite indicato sulla
tabella della piazzola occupata. E’ vietata la pesca a
galla. |
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| 4) |
Esche e pasturazione: sono ammesse solo
le esche previste dalla filosofia del carp-fishing,
quindi boiles del diametro compreso tra 10 e 28
mm. e granaglie (mais cotto). Sono esclusi impasti di
sfarinati e pasture. E’ vietato l’uso di pastelle o
altri agglomerati sull’amo. Sono vietati: il fouilles,
vardevase, sangue e derivati, esche vive di
qualsiasi specie, crostacei, vermi, pesci vivi o morti,
ed altre esche artificiali. |
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| 5) |
Le piazzole saranno obbligatoriamente
delimitate con delle boe fluorescenti e ben visibili,
indicanti la porzione di lago occupata per larghezza,
riportanti il numero della piazzola. |
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| 6) |
Una percentuale non inferiore al 10%
delle postazioni, da stabilirsi con la delibera di cui
all’art 9, sarà riservato alla prenotazione dei
carpisti residenti nella provincia di Viterbo. |
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| 7) |
Nelle zone delimitate per la pesca al
Carp-fishing, la pesca a traina e quella
professionale sarà fatta oggetto di divieto per una
fascia di m.100. |
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Art. 7 Limiti territoriali e temporali |
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| 1) |
Le aree in cui è possibile praticare
detta tecnica, debitamente tabellate, sono inizialmente
le seguenti: |
| 2) |
Dalla chiesa S. Magno al torrente il
Fiume (confine tra il Comune di Grotte di Castro-e S.
Lorenzo Nuovo); |
| 3) |
Dal ristorante IL FARO Km 7,100 S.P. Lago
di Bolsena al Km 2,400 direzione Nord-Est dall’incrocio
posto al Km 5,200 della S.P.Lago di Bolsena per una
lunghezza di Km 4,500 al ristorante DA MORANO. |
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| 4) |
All’interno di queste zone verranno
individuate un numero congruo di postazioni o piazzole,
numerate ed identificate tramite palina con tabella, in
queste piazzole potrà, in deroga alla L.R. 87/90,
praticarsi la pesca sportiva nelle ore notturne
esclusivamente con tecnica Carp-fishing e si
potrà piazzare un massimo di due tende. |
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| 5) |
Tali zone hanno un periodo di utilizzo
che va dal 1 LUGLIO AL 14 MAGGIO. |
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| 6) |
Dal 15 Maggio al 30 Giugno “periodo di
frega dei ciprinidi” l’esercizio della pesca con la
tecnica Carp-fishing su tutto il territorio del
lago di Bolsena è vietata. |
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| 7) |
Al di fuori delle zone suddette è vietato
praticare la tecnica Carp-fishing su tutto il
perimetro del lago destinato alla balneazione, sulle
spiagge, nel promontorio di Capodimonte, nei porti ed
approdi. Nelle restanti aree si potrà nel rispetto
dell’ambiente, (è vietato tagliare il giunco o cannucce
per creare una postazione) praticare la pesca con tale
tecnica soltanto da un’ora prima dell’alba fino ad
un’ora dopo il tramonto ( con la delibera di cui
all’art. 9 verranno resi noti gli orari), senza
impiantare tende ma soltanto il cavalletto porta canne
che dovrà comunque essere rimosso in orario di fine
pesca. |
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| 8) |
Nel periodo 1 gennaio 15 aprile in deroga
ai commi precedenti, periodo di limitata pesca
professionale, si potrà praticare la pesca con tale
tecnica anche sulle spiagge, fatte salve le aree
occupate da maltavelli (nasse) o altri attrezzi
professionali e aree oggetto di frega del coregone,
rispettando una distanza di 150 metri tra un sito e
l’altro, con l’obbligo del possesso del tesserino
provinciale e del pagamento del ticket comunale,
come previsto dall’art.5. |
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Art. 8 Sanzioni |
| 1) |
Le violazioni alle presenti disposizioni
saranno punite con le sanzioni amministrative previste
nell’art. 43 della L.R. 87/90, così come modificata
dalla L.R. 16/95, con l’aggiunta della sanzione
accessoria del mancato rilascio del tesserino per
un anno. |
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Art. 9 Norme finali |
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| 1) |
La Giunta Provinciale con proprio atto
stabilisce costi e tariffe, individuerà la mappa dei
siti e approverà nel dettaglio i modelli di
autorizzazione ed ogni altro elemento di dettaglio
complementare a tale disciplina. |
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| 2) |
Per quanto non contemplato nelle presenti
disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente. |