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- L.R. 07 Dicembre 1990, n.
87
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- Norme per la tutela del
patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle
acque interne del Lazio.
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- Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE LAZIO n° 34 del 15 Dicembre 1990
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- Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
- Titolo II - ESERCIZIO DELLA PESCA
- Titolo III - GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE NOVELLAME -
RIPOPOLAMENTI ITTICI
- Titolo IV - ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI
BONIFICA
- Titolo V - GARE DI PESCA SPORTIVA, LAGHETTI SPORTIVI E
PISCICOLTURE ALL'INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATA
- Titolo VI - CONCESSIONI A SCOPO DI
PISCICOLTURA
- Titolo VII - VIGILANZA E SANZIONI
- Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI FINANZIARIE E
TRANSITORIE
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- Titolo I
- PRINCIPI E DISPOSIZIONI
GENERALI
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- Art. 1 (Finalità)
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- 1. Con la presente legge la
Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne
della Regione e delle attività ad essa connesse, secondo i principi di
tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonché di
protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di
garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e
la valorizzazione dei relativi prodotti.
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- 2. La sfera di applicazione
della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite
dal successivo art. 7, primo comma.
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- Art. 2 (Pesca ed acquacoltura)
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- 1. Ai fini e per gli
effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in
materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i
pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente
viventi nell'ambiente acquatico.
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- 2. Per esercizio della
pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei
e molluschi.
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- 3. Per acquacoltura si
intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al
precedente primo comma.
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- Art. 3 (Funzioni amministrative)
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- 1. Le funzioni
amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca
nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a
tempo indeterminato in conformità con l'art. 9, lettera e) della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68.
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- 2. Le amministrazioni
provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono
conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di
carattere generale che la Giunta regionale detterà alla luce degli
indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11 della
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
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- 3. Restano alla competenza
regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel
settore, le concessioni a scopo di piscicoltura di cui al terzo comma,
dell'art. 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e
l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività
connesse, in conformità con le procedure definite con la legge regionale
11 aprile 1986, n. 17, nonché la funzione di indirizzo e di
coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni,
con lo Stato e con la Comunità economica europea.
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- 4. Lo stabilimento
ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'art.
111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
costituisce la struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione
nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare
per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel
settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione della vita
dell'ittiofauna.
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- 5. Le amministrazioni
provinciali nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono
della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento ittiogenico di
Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale
per il Lazio e la Toscana.
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- 6. In deroga a quanto
disposto dalla lettera g) dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio
1985, n. 68 con la presente legge non viene indicato il contingente del
personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che
dispongono già di strutture operative per la trattazione della materia,
in virtù della situazione istituzionale esistente all'emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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- Art. 4 (Commissione consultiva regionale per la
pesca nelle acque interne)
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- 1. È istituita la
commissione consultiva regionale per la pesca nella acque interne,
composta da:
- 1) l'Assessore regionale
all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la
presiede;
- 2) gli assessori
provinciali al ramo o loro delegati;
- 3) il dirigente del settore
competente in materia dell'Assessorato regionale all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca;
- 4) il dirigente dello
stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato;
- 5) un rappresentante delle
comunità montane, designato dalla delegazione regionale
dell'UNICEM;
- 6) il direttore
dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o
suo delegato;
- 7) un dirigente
dell'Assessorato regionale all'ambiente o suo delegato (2);
- 8) il coordinatore
regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
- 9) tre rappresentanti
regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni
regionali riconosciute dalle cooperative;
- 10) un rappresentante
regionale degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di
categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 11) quattro rappresentanti
regionali dei pescatori dilettanti
- e sportivi, dei quali due
designati dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due
designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale;
- 12) un rappresentante
designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale;
- 13) un rappresentante
designato dall'unione regionale delle bonifiche;
- 14) un rappresentante
designato dalla federazione unitaria sindacale regionale;
- 15) un rappresentante
designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti
nella Regione;
- 16) un esperto in
ittiologia dell'università di Roma;
- 17) un esperto di
acquacoltura dell'università della Tuscia di Viterbo;
- 18) un rappresentante
dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il
Lazio).
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- 2. La commissione
consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti
possono essere riconfermati.
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- 3. La commissione
consultiva ha sede presso l'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia
e pesca; essa è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno
due volte l'anno per formulare pareri sull'attività della Regione in
materia di pesca.
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- 4. Può essere altresì
convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti.
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- 5. Le sedute della
commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri
ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo più uno dei
membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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- 6. Svolge le funzioni di
segretario della commissione il dirigente dell'ufficio pesca
regionale.
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- 7. Il segretario redige
processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad
ogni compito affidatogli dal presidente.
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- 8. La commissione è
convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci
giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata
urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di
convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del
giorno.
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- 9. La commissione
consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali
in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza
proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento
ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e
sull'ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini
della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del
patrimonio ittico, nonché sulle modalità del coordinamento previsto
dall'art. 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da
parte della Giunta regionale, delle attività svolte dalle
amministrazioni provinciali nell'ambito delle deleghe ricevute.
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- 10. La commissione,
inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di
acquacoltura e piscicoltura nonché per la difesa dell'integrità e della
qualità delle acque ai fini della conservazione del patrimonio
ittico.
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- Art. 5 (Commissioni consultive
provinciali)
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- 1. Presso ogni provincia
viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca
nelle acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale,
nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate
in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960,
n. 1349.
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- 2. La commissione
consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne è nominata con
provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore
- della presente legge ed è
composta da:
- 1) il presidente della
giunta provinciale o suo delegato che la presiede;
- 2) un esperto dell'ufficio
pesca dell'amministrazione provinciale;
- 3) il dirigente del settore
decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della
Regione Lazio o suo delegato (3);
- 4) il dirigente dello
stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato (3);
- 5) un rappresentante della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 6) tre rappresentanti dei
pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle
associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
- 7) due rappresentanti della
Federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle
altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale;
- 8) il coordinatore
provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
- 9) il dirigente del settore
provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio, o suo delegato
(3);
- 10) un rappresentante
designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale;
- 11) un rappresentante
designato dalle comunità montane;
- 12) un rappresentante dei
produttori del settore dell'acquacoltura, ove esistano.
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- 3. Funge da segretario un
funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione
su proposta del presidente della giunta provinciale.
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- 4. La commissione dura in
carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati.
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- 5. Per le modalità di
convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni si
applicano le norme di cui al precedente articolo.
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- 6. La commissione
consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le
iniziative dell'amministrazione provinciale volte a incrementare e
favorire la pesca, i ripopolamenti, la piscicoltura, l'acquacoltura, la
tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali,
esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le
limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le
ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e
private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di
intervento nel settore.
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- Art. 6 (Programmi)
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- 1. Sulla base degli
indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in
ossequio al dettato dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1985,
n. 68, e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione
consultiva regionale di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale
predispone, in conformità con le norme sulle procedure della
programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 di
intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e
pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
tenendo conto altresì delle iniziative proposte da comunità montane e
comuni nonché da altri operatori pubblici e privati.
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- 2. Entro due anni dalla
data di entrata i vigore della presente legge la Giunta regionale,
tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni
provinciali predisporrà la carta ittica regionale ed un piano di settore
per la pesca e l'acquacoltura.
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- 3. La carta ittica ha
carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da
immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle
attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma
della presente legge.
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- 4. La Regione e le
province, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia
di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti
pubblici e privati che svolgono la propria attività nel settore della
pesca e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la
particolare competenza in materia, sempreché non sia possibile
provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o
dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la
Toscana.
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- Titolo II
- ESERCIZIO DELLA
PESCA
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- Art. 7 (Classificazioni delle acque)
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- 1. Ai fini
dell'applicazione della presente legge è considerata pesca nelle acque
interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e
private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della Regione
Lazio, poste all'interno della linea congiungente i punti foranei
esterni delle foci o degli altri sbocchi in mare.
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- 2. Rientrano nelle acque
interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra.
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- 3. Agli effetti della
pesca, le acque interne della Regione Lazio sono classificate in acque
principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni
fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca
professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie.
-
- 4. Le acque secondarie si
dividono in categoria "A", comprendente le acque prevalentemente
popolate da salmonidi ed in categoria "B", comprendente le acque
prevalentemente popolate da ciprinidi.
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- 5. Sono escluse dalla
classificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti
ai sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica,
dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro
destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al
successivo Titolo IV.
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- 6. Alla classificazione
delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle
amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la
commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque
interne.
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- 7. La Regione provvede alla
pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa
ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
relativo provvedimento.
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- Art. 8 (Classificazione della pesca)
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- 1. La pesca nelle acque
pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche
si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e
pesca sportiva o dilettantistica.
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- 2. La pesca professionale è
quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o
prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e
associata.
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- 3. La pesca sportiva o
dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo
libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza
lucro.
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- 4. Per esercitare la pesca
professionale o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa
licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo art. 9 ed essere
in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in
conformità con le vigenti norme in materia. Non sono tenuti all'obbligo
della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la
pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, purchè
accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà
ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti
di pesca (4).
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- 5. I cittadini stranieri ed
italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque
interne della Regione previo il solo versamento dell'importo relativo
alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle
norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono
essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del
passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza
all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca
per tre mesi.
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- 6. Coloro i quali intendono
esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle
acque interne della Regione, devono ottenere apposita autorizzazione
rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta
dell'Assessorato agricoltura e foreste caccia e pesca, previo parere
tecnico dello stabilimento ittiogenico. L'autorizzazione regionale è
rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la
motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa
nonché le modalità di pesca. Tale autorizzazione esonera dall'obbligo
della licenza di pesca, ed è esente dal pagamento della tassa e
soprattassa sulle concessioni regionali.
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- 7. Il personale del
laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico di
Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la
Toscana, dell'Amministrazione regionale e delle amministrazioni
provinciali addetto ai servizi di pesca, nell'esercizio delle sue
funzioni, è esonerato dall'obbligo di cui ai commi precedenti, purchè
munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di
appartenenza.
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- 8. Il personale degli enti
di cui al precedente settimo comma non è tenuto, nell'esercizio delle
proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non è quindi dovuto,
in tal caso, il pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni
regionali.
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- 9. Gli addetti agli
impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le
cui acque sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante
l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli impianti e dei
laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza di pesca e sono
esenti dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni
regionali. I titolari degli impianti di acquacoltura e dei laghetti
sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito
elenco all'amministrazione provinciale competente per territorio e
all'ufficio pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia
dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere
esibiti in caso di controllo.
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- Art. 9 (Licenza di pesca)
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- 1. Possono richiedere la
licenza di pesca di tipo "A" o di tipo "B" coloro che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età.
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- 2. La licenza di pesca può
essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età con l'assenso di chi esercita la potestà dei
genitori o la tutela. In tal caso la licenza di tipo "A" è concessa con
la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare
l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un
pescatore professionista. L'apprendistato dura fino al compimento del
diciottesimo anno di età.
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- 3. Al rilascio della
licenza di pesca provvede l'amministrazione provinciale del luogo di
residenza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di
pesca, indirizzata al presidente della giunta provinciale, deve
contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita
e della residenza dell'interessato, nonché del tipo di licenza
richiesta. Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di
non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e le
eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di
pesca a seguito delle quali l'amministrazione provinciale può rilasciare
la licenza con provvedimento motivato (5).
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- 4. La residenza può essere
anche comprovata a norma dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
mediante esibizioni all'ufficio competente di documenti anche di
identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla
pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione del dato
suindicato.
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- 5. Nella domanda di
rilascio della licenza di pesca di tipo "A" il richiedente deve inoltre
dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente
attività lavorativa.
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- 6. Alla domanda devono
essere allegati:
- a) due fotografie uguali e
recenti, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro
pubblico ufficiale;
- b) certificato di residenza
ovvero dichiarazione sostitutiva prevista all'art. 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15;
- c) attestazione del
versamento relativo alla tassa e soprattassa di concessione
regionale;
- d) attestazione del
versamento dell'importo corrispondente al costo del libretto;
- e) marca da bollo da
applicare sulla licenza;
- f) assenso dell'esercente
la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;
- g) per le licenze di tipo
"A", copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250.
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- 7. La licenza di pesca ha
la validità su tutto il territorio nazionale per sei anni,
subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle
vigenti norme in materia di tassa sulle concessioni regionali.
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- 8. La licenza di tipo "A",
qualora il richiedente non dimostri di essere già iscritto negli elenchi
di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine
di validità di sei mesi. L'interessato, entro il termine, deve dare
prova dell'avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della
conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del
rilascio.
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- 9. Le tasse e le
soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni
regionali vanno corrisposte annualmente.
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- 10. La tassa e la
soprattassa annuale non sono dovute qualora non si eserciti la pesca nel
corso di un intero anno di validità della licenza (6).
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- 10 bis. Non è dovuta la
tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e
C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n.
230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica
rilasciata a cittadini residenti nel territorio della Regione di età
inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai cittadini diversamente
abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e successive modifiche, che esercitino la pesca
con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più
ami. (6a)
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- 11. Il pescatore è tenuto
ad esibire, unitamente alla licenza, le ricevute in conto corrente
postale di versamento della prescritta tassa e soprattassa sulle
concessioni regionali.
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- 12. In caso di cambiamento
di residenza l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione
provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza,
presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia.
La variazione di residenza deve essere apportata a cura
dell'amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata
all'amministrazione che ha rilasciato la licenza stessa.
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- 13. L'amministrazione
provinciale di nuova residenza provvederà a riportare gli estremi del
pescatore nel registro di cui al successivo art. 10 ed a registrare sul
medesimo le eventuali sanzioni subite.
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- 14. Il Presidente della
Giunta Provinciale dispone, con atto motivato, sentita la commissione
provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione
delle domande di rilascio della licenza di pesca, per la durata di un
anno, nei confronti di pescatori che abbiano riportato sanzioni
amministrative per tre volte, in violazione alle norme in materia di
pesca.
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- Art. 10 (Registri di pescatori)
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- 1. Presso le
amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri dei titolari
di licenza di pesca, distinti per i tipi di licenza.
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- 2. Nei suddetti registri
devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della
violazione delle norme in materia di pesca.
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- 3. Delle violazioni deve
essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura
dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore.
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- 4. Qualora il pescatore
interessato non presentasse entro il termine indicato
dall'amministrazione provinciale la licenza di pesca per le relative
annotazioni, la licenza stessa può essere revocata. Della revoca è fatta
menzione nel registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed
agli organi di vigilanza in materia di pesca.
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- 5. Il presidente della
giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione sui
registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con
sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con
proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva provinciale per
la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca
rilasciata al trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del
documento. A tal fine il presidente della giunta provinciale invita il
trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a
consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all'amministrazione
provinciale.
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- 6. In caso di inadempienza
può essere revocata la licenza di pesca.
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- 7. Della revoca effettuata
ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel relativo registro di
pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza
in materia di pesca.
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- 8. Non può essere
rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal
momento della restituzione della licenza di pesca revocata.
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- 9. Per le infrazioni
definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso
di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre
alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno, verrà disposto
dal presidente della giunta provinciale competente per territorio il
ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio
della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
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- Art. 11 (Strumenti e mezzi di pesca)
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- 1. L'esercizio della pesca
è consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell'apposito
elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente
art. 4.
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- 2. L'elenco deve contenere
la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione,
l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della località in cui
possono essere adoperati, le eventuali modalità d'uso, precisando, per
le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e
le altezze massime autorizzate.
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